Malasanità: Quali sono i danni risarcibili

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Alcune stime riportano che in Italia attualmente ci sono 300.000 cause pendenti per malasanità, un problema che a causa dei frequenti tagli alla spesa pubblica e al conseguente sovraffollamento dei presidi ospedalieri si fa sempre più grave.
Di conseguenza molti si chiedono quali siano i danni di malasanità per cui chiedere risarcimento. La legge dice che chiunque ritenga di aver subito un danno in un presidio ospedaliero abbia la facoltà di rivolgersi ad un tribunale, ma non sempre le cause incolpano i medici o la struttura ospedaliera. In ogni caso consigliamo di informarsi da uno specialista per casi di malasanità prima di procedere. Una realtà molto presente sul territorio italiano è lo Sportello Legale Sanità che oltre ad occuparsi delle questioni di malasanità può offrire anche aiuto a chi ha diritto ad una pensione speciale, per invalidità ad esempio.
Secondo il Codice Civile, all’articolo 2043, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno. L’articolo però è molto generico, vediamo i casi in particolare in cui si può chiedere un risarcimento.
Vittime di Malasanità: Come provare il danno subito
Leggendo la norma del Codice Civile un danno subito in ospedale rientra nella responsabilità contrattuale: ovvero il legame del personale sanitario ad una struttura tramite contratto. Secondo la legge Gelli-Bianco è il paziente a dover dimostrare il nesso tra il danno subito e l’inadempienza (o addirittura, in rarissimi casi di cronaca, il dolo) del personale medico-sanitario. In altre parole sarà il paziente a dover dimostrare il nesso e non il medico a difendersi.
I tipi di danno subito nell’ambito della Sanità sono ben codificati e comprendono Danno Patrimoniale, Danno Biologico, Danno della Vita di Relazione e Danno Morale.
Malasanità: Cos’è il Danno Biologico?
Il danno biologico è comprendente le lesioni temporanee e permanenti fisiche e psichiche derivanti dal fatto denunciato a questo si aggiunge l’aggravante del danno morale, ovvero la sofferenza psicologica subita in conseguenza agli errori subiti.
In questo caso si può ricorrere ad una recente sentenza della Corte di Cassazione (13 luglio 2018, n. 18541) implicante che la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall’altrui illecito, può essere desunta presuntivamente anche soltanto dalla gravità delle lesioni. In tal caso una perizia medica dovrebbe essere sufficiente a dimostrare il torto subito.
La sentenza sopracitata si inserisce nell’ambito della salvaguardia della vita di relazione, ovvero del danno subito indirettamente da terzi chiamati – per rapporti affettivi – ad assistere il malcapitato. In tal caso è necessario provare (e dimostrare) la necessità di assistere la vittima di malasanità per lungo periodo. 
Il danno della vita di relazione è però cosa ben diversa rispetto al danno morale sopracitato, in tal senso una modifica del Codice delle Assicurazioni (modifiche apportate dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 agli artt. 138 e 139) fa chiarezza sulla casistica che distingue i due tipi di torti subiti.
Si cita la legge 124/2017:
Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
4. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo é esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
In tal caso si prevede la Liquidazione Unitaria (comma 4), che consiste – considerato il danno in toto – di risarcire la vittima di malasanità con un importo unitario che tenga in conto il danno fisico, morale e relazionale del malcapitato.